Articolo 1
1. Nel quadro delle attività rivolte al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Accademia, è costituito Il Centro Studi “Franco Marenghi” con funzione di indagine, di analisi e di consulenza su argomenti di carattere storico, economico, sociologico, gastronomico, nutrizionale e tecnico inerenti alla cucina italiana.
Il Centro Studi Franco Marenghi propone al Consiglio di Presidenza le linee generali dell’attività culturale dell’Accademia ed opera attraverso persone di chiara fama e competenza.
2. Il Presidente del Centro Studi e i suoi componenti sono di nomina biennale, ed entrano in carica in coincidenza con gli altri organi centrali dell’Accademia, secondo quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto. Sono revocabili in qualsiasi momento dal Consiglio di Presidenza sentito il Presidente del Centro Studi.
3. Il Presidente del Centro Studi Franco Marenghi è nominato dal Consiglio di Presidenza. Egli propone al Presidente dell’Accademia la nomina di un Vice Presidente, di un Segretario e di un massimo di 12 membri di chiara fama e competenza nel settore della civiltà della tavola e della cultura gastronomica.
4. Il Centro Studi Franco Marenghi deve riunirsi almeno due volte all’anno, su convocazione del suo Presidente; i verbali di dette riunioni vengono inviati per conoscenza al Consiglio di Presidenza dell’Accademia.
Articolo 2
Nell’ambito delle funzioni affidate al Centro Studi “Franco Marenghi”, e con il suo coordinamento, possono costituirsi i Centri Studi Territoriali (CST) aventi come oggetto lo studio di fenomeni e temi a carattere locale con la competenza territoriale prevista dall’art. 23 dello Statuto. La nomina dei componenti dei CST è di competenza del Presidente del Centro Studi “Franco Marenghi”.
Articolo 3
Nel quadro delle attività rivolte al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Accademia, è costituita la Biblioteca “Giuseppe dell’Osso”, essa è formata da opere provenienti da donazioni o acquisti. La Biblioteca, gestita dal Segretario Generale, fa parte del servizio bibliotecario nazionale (SBN), rete promossa dal ministero per i beni e le attività culturali, ed è aperta al pubblico.
Articolo 4
1. Rientrano tra le attività editoriali rivolte al conseguimento dello scopo istituzionale, le pubblicazioni che cura l’Accademia: fondamentalmente la rivista mensile e la “Guida ai Ristoranti” che potrà essere pubblicata a mezzo stampa e/o attraverso il sito Internet dell’Accademia.
2. Le pubblicazioni sono distribuite a tutti gli Accademici in regola con il pagamento della quota sociale, a cura della Segreteria dell’Accademia .
3. Le Delegazioni possono pubblicare, a loro cura e spese, gli atti dei convegni culturali da esse organizzati, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza, che potrà, in via eccezionale, concedere dei contributi ad hoc o provvedere alla pubblicazione degli atti dei convegni organizzati dalle Delegazioni.
4. Fondamentale importanza per il conseguimento dello scopo istituzionale hanno le riunioni conviviali fra gli Accademici nelle singole Delegazioni.
5. Allo scopo di favorire la conoscenza, l’affiatamento e l’aggiornamento, si potranno tenere dei Forum dedicati ai Delegati.
Articolo 5
1. La rivista dell’ Accademia, quale strumento d’unione, è aperta alla collaborazione di tutti gli Accademici.
2. La pubblicazione nella rivista delle schede relative a riunioni conviviali nelle Delegazioni, può essere effettuata solo se esse saranno inviate alla Segreteria dell’Accademia non oltre trenta giorni dalla data del convivio.
3. Nella rivista, nella guida e in ogni altra pubblicazione accademica, anche edita localmente dalle Delegazioni, è vietata ogni pubblicità di prodotti eno-gastronomici o di esercizi della ristorazione o di scuole di cucina.
Articolo 6
La “Guida ai Ristoranti “, come testimonianza di specifica competenza delle singole Delegazioni in Italia ed all’estero, e quale prova di efficienza strutturale dell’Accademia, deve avere uniformità nei criteri di esposizione e di giudizio, secondo le indicazioni che, anche sotto gli aspetti redazionali, il Presidente o il Segretario generale diramerà periodicamente ai Delegati e ai Coordinatori territoriali.
Articolo 7
1. Le riunioni conviviali fra Accademici nelle singole Delegazioni sono tenute, a cadenza almeno bimestrale, con un numero minimo di 6 all’anno, fatte salve le opportune frequenti visite di monitoraggio dei ristoranti nel territorio, da parte anche di singoli Accademici, previa una consigliabile predisposizione di un loro programma annuale da parte del Delegato con la Consulta della Delegazione.
2. Nel corso dei pranzi Accademici è vietato fumare.
3. Le riunioni conviviali possono essere talvolta tenute fuori dal territorio della Delegazione, ma in tal caso deve essere preventivamente informato il Delegato del relativo territorio e non si deve procedere ad alcuna valutazione o consegnare premi, riconoscimenti, vetrofanie, guidoncini, ecc.
4. Le relazioni di altre attività accademiche al di fuori delle normali riunioni conviviali, dovranno essere inviate alla Segreteria dell’Accademia per la loro eventuale pubblicazione nella Rivista dell’Accademia.
Articolo 8
1. Può essere candidato Accademico soltanto chi abbia una specchiata reputazione morale e una riconosciuta ed accertata propensione verso la cultura della buona tavola in assenza dei vincoli indicati nell’art. 5 dello Statuto.
2. La domanda di ammissione, di cui all’articolo 5 dello Statuto, corredata da un curriculum vitae, da una dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Accademia e dalla liberatoria relativa alla raccolta ed elaborazione dei suoi dati personali come previsto dalla normativa vigente, sarà sottoscritta dal candidato Accademico e da 2 Accademici presentatori, e verrà inoltrata al Presidente dell’Accademia a cura del Delegato proponente, che la sottoscriverà in segno di attestazione dell’accertamento di cui al precedente comma, previo parere della sua Consulta accademica.
3. Il candidato Accademico accettato deve corrispondere la quota sociale entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda.
4. La quota sociale, limitatamente al primo anno di iscrizione, è aumentata di due terzi rispetto alla quota annua stabilita dalla Consulta Accademica.
5. Decade dalla qualifica l‘Accademico che non abbia partecipato nell’anno accademico, senza fondata giustificazione scritta, ad almeno un terzo delle riunioni conviviali della Delegazione cui appartiene, con un minimo di 2 presenze.
6. La decadenza di cui al precedente comma è proposta, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, con provvedimento motivato dal Delegato con il parere della Consulta della Delegazione, ed è pronunciata, con motivazione, dal Presidente dell’Accademia che provvede alla comunicazione con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Accademico decaduto.
7. Il provvedimento di decadenza decorre dalla data di ricevimento del provvedimento stesso ed è appellabile entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio è definitiva.
8. La decadenza dalla qualifica di Accademico non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.
Articolo 9
1. L’Accademico deve versare alla Segreteria dell’Accademia, entro il 31 marzo di ogni anno, tramite il Delegato, la quota sociale stabilita dalla Consulta Accademica.
2. Dopo una sollecitazione scritta del Delegato o, dove egli non provveda, del Segretario Generale inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decade dalla qualifica l’Accademico che non abbia provveduto al pagamento della quota dell’anno entro il 30 giugno.
3. La decadenza di cui al precedente comma è pronunciata dal Presidente dell’Accademia, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, sentito il Delegato in nome della Consulta della Delegazione.
4. Il provvedimento è comunicato dal Presidente dell’Accademia, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Accademico moroso.
5. Il provvedimento di decadenza decorre dalla data di ricevimento del provvedimento stesso ed è appellabile entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio è definitiva.
Articolo 10
1. L’Accademico che faccia uso del nome dell’Accademia e dei suoi contrassegni (logo, carta intestata, guidoncini, manifesti, adesivi, ecc.) e dei dati contenuti nel “Carnet degli Accademici” per motivi commerciali, promozionali e pubblicitari, al di fuori della stretta attività istituzionale o che comunque, con qualsiasi suo comportamento, anche di ordine morale o penale, nuoccia al buon nome dell’Accademia o si ponga in contrasto con lo scopo istituzionale della stessa o con le norme dello Statuto e del Regolamento, può essere escluso con provvedimento preso dal Presidente dell’Accademia, su favorevole parere del Consiglio di Presidenza e previo parere della Consulta della Delegazione.
2. L’esclusione può essere anche proposta dal Delegato al Presidente dell’Accademia, previo parere della Consulta della Delegazione.
3. Per i componenti gli Organi centrali, per i Delegati e per i Coordinatori territoriali procede direttamente il Presidente dell’Accademia su favorevole parere del Consiglio di Presidenza.
4. Il provvedimento è comunicato dal Presidente dell’Accademia, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Accademico escluso.
5. Il provvedimento di esclusione decorre dalla data di ricevimento del provvedimento stesso ed è appellabile entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio è definitiva.
6. L’esclusione dalla qualifica di Accademico non dà diritto alla restituzione della quota sociale corrisposta.
Articolo 11
L’Accademico in regola con il pagamento della quota sociale riceve annualmente, tramite il Delegato, la tessera o la convalida annuale comprovante l’appartenenza all’Accademia e, al momento della sua ammissione, le insegne accademiche.
Articolo 12
1. Non si può essere Accademico che della sola Delegazione del luogo della propria dimora abituale, fatte salve possibili motivate deroghe, di competenza del Consiglio di Presidenza.
2. L’Accademico che trasferisca la propria dimora abituale nell’ambito territoriale di altra Delegazione, può richiedere, tramite il Delegato di provenienza, al Presidente dell’Accademia, il proprio trasferimento.
3. Nei casi in cui nel Comune dove l’Accademico intenda trasferirsi sia stata costituita più di una Delegazione, la richiesta di ammissione potrà essere rivolta ad una sola di esse.
4. L’Accademico
che trasferisca la propria dimora all’estero, per un periodo superiore
all’anno, in un luogo dove non sia costituita una Delegazione, viene
considerato dimissionario ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. In alternativa
l’Accademico può richiedere al Presidente il trasferimento ad una Delegazione
che viene all’uopo indicata dal Consiglio di Presidenza. Nel caso di
dimissioni, qualora successivamente si trasferisca in altro luogo ove sia
costituita una Delegazione, l’Accademico può richiedere al Presidente la
riammissione, purché permangano i requisiti prescritti dall’art. 5 dello
Statuto, versando unicamente la quota sociale dell’anno in corso.
5. Il Presidente può accogliere le domande di cui sopra, sentito il parere del Delegato della Delegazione nella quale il richiedente intende trasferirsi.
Articolo 13
1. La Segreteria dell’Accademia cura periodicamente la pubblicazione del “Carnet degli Accademici”, che viene rimesso a tutti gli Accademici direttamente o tramite il Delegato.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i dati contenuti in detto carnet sono soggetti all’obbligo della riservatezza ed è vietato l’uso di essi per impieghi commerciali, promozionali e pubblicitari.
Articolo 14
1. Per costituire una Delegazione sono necessari almeno nove candidati Accademici, i quali devono presentare la formale proposta di costituzione, da loro sottoscritta, al Presidente dell’Accademia, unendo le loro singole domande di ammissione, nelle quali sarà espresso un breve curriculum del candidato Accademico.
2. Nella richiesta di costituzione sarà indicato il nominativo del Delegato proposto.
3. Qualora una Delegazione, per qualsiasi motivo, riduca i suoi associati al disotto di 9 membri effettivi, essa può essere chiusa dal Consiglio di Presidenza.
4. Gli Accademici della Delegazione soppressa possono, su loro richiesta, essere trasferiti ad altra Delegazione secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 3, 4 del Regolamento.
Articolo 15
1. Il Consiglio di Presidenza, deliberando la costituzione della nuova Delegazione, determina l’ambito territoriale della stessa, sentito il parere sia del Coordinatore territoriale competente, sia del o dei Delegati nel caso dovesse essere scorporata parte del loro territorio ai fini della nuova costituzione.
2. Con il provvedimento di costituzione, il Consiglio di Presidenza, nomina il Delegato ai sensi dell’articolo 17 comma e) e f) dello Statuto.
3. Oltre a quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento, il Delegato e il Coordinatore territoriale possono essere revocati, ai sensi dell’articolo 17 comma f) dello Statuto, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Presidenza, qualora non osservino le norme dello Statuto e del Regolamento e le direttive emanate dagli organi centrali dell’Accademia.
4. Il provvedimento è comunicato dal Presidente dell’Accademia, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Delegato o al Coordinatore territoriale revocato.
5. Il provvedimento di revoca decorre dalla data di ricevimento del provvedimento stesso ed è appellabile entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Collegio dei Probiviri, che dovrà provvedere entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. La decisione del Collegio è definitiva.
6. La revoca, di per sé, non implica esclusione o decadenza dall’Accademia, salvo i casi previsti dal precedente art. 10.
Articolo 16
1. Il Consiglio di Presidenza, nominando, ai sensi degli artt. 17 e 24 dello Statuto, il Delegato alla scadenza del mandato previsto dall’art. 9 dello Statuto, o in caso di dimissioni, scomparsa o revoca, tiene conto dell’eventuale indicazione espressa dagli Accademici della Delegazione sentiti dal Delegato uscente o, in mancanza, dal Segretario Generale. Nel caso che gli Accademici della Delegazione non esprimano alcuna indicazione entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio di Presidenza provvede alla nomina con propria delibera. Nel caso che risulti impossibile nominare il Delegato, la Delegazione potrà essere sciolta con delibera del Consiglio stesso.
2. Gli Accademici della Delegazione soppressa, su loro esplicita richiesta, potranno essere trasferiti ad altra Delegazione limitrofa, con le modalità previste dall’art. 12 del presente regolamento.
3. In ogni caso la quota sociale Accademica non è rimborsabile.
Articolo 17
1. Il Delegato deve costituire al più presto, a norma dell’articolo 25 dello Statuto, la Consulta della Delegazione e nominare tra i propri Consultori uno o due Vice Delegati, un Segretario e, facoltativamente, un Tesoriere, affidandogli le opportune competenze per il buon funzionamento della Delegazione.
2. La Consulta, organo di consultazione e collaborazione, dura in carica per il biennio del Delegato. Il Delegato può, nel corso del biennio sostituire e nominare nuovi Consultori, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 25 dello Statuto.
3. Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni della Consulta e può anche avere la funzione di Tesoriere della Delegazione, ove questo non sia stato nominato.
Articolo 18
1. Il Delegato ha il dovere di dare la propria attiva collaborazione agli Organi centrali per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Accademia.
2. I Delegati all’estero devono intrattenere rapporti con le Rappresentanze italiane e le Autorità locali onde ottenere la più ampia collaborazione per le iniziative della Delegazione.
Articolo 19
1. Il Delegato nomina, con ratifica del Segretario Generale e sentita la Consulta della Delegazione, uno o due Vice Delegati a seconda della consistenza numerica della Delegazione.
2. Il, od i, Vice Delegati durano in carica, salvo revoca, per il biennio del Delegato.
Articolo 20
1. A norma dell’art 17, lettera i) dello Statuto, Il Delegato può inviare entro il mese di marzo di ogni anno, previo parere favorevole della Consulta della Delegazione, al Consiglio di Presidenza proposte per l’assegnazione dei premi in essere decisi dal Consiglio di Presidenza:
a) Premio Orio Vergani a persone, organizzazioni o Associazioni, estranee all’Accademia, che abbiano onorato, con la loro attività e le loro opere, la cultura gastronomica e la civiltà della Tavola italiana in qualsiasi campo, in Italia e all’estero;.
b) Premio Dino Villani al prodotto artigianale tradizionale da tutelare;
c) Premio Giovanni Nuvoletti a persona, ristoratore o organizzazione che abbia contribuito alla conoscenza e valorizzazione della buona Tavola tradizionale regionale;
d) Premio Luigi Volpicelli, alla Delegazione che abbia realizzato menu di particolare valore gastronomico, artistico e grafico;
f) Diploma di Cucina Eccellente in Italia o di Buona Cucina in Italia e all’estero, a ristoranti e trattorie.
Tutti i premi suddetti consistono in riconoscimenti in opere grafiche o in medaglie o in denaro secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza.
2. La soppressione, la modifica e l’introduzione di premi e riconoscimenti è di competenza del Consiglio di Presidenza e non richiede la revisione del presente regolamento.
3. Il Delegato può inviare al Consiglio di Presidenza, previo parere favorevole della Consulta della Delegazione, una richiesta motivata per il deposito presso Enti pubblici o privati, di ricette classiche della tradizione locale. Il deposito potrà avvenire previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza.
Articolo 21
Il Delegato, oltre all’esazione delle quote sociali di cui all’articolo 9 del presente Regolamento, può incassare da ogni Accademico un contributo che la Consulta della Delegazione riterrà annualmente necessario per il buon funzionamento della Delegazione.
Articolo 22
1. Il Delegato è responsabile personalmente della buona gestione finanziaria della Delegazione.
2. Gli organi centrali dell’Accademia non rispondono delle eventuali passività di bilancio delle Delegazioni.
3. L’eventuale assunzione da parte del Delegato di collaboratori retribuiti è vietata.
Articolo 23
Il Delegato, prima di procedere all’organizzazione di manifestazioni culturali e gastronomiche, che non siano le normali riunioni conviviali accademiche, deve sottoporre il programma al Segretario Generale almeno 30 giorni prima dell’evento e, prima di concedere il patrocinio e/o di accettare di rappresentare ufficialmente l’Accademia in particolari manifestazioni, deve ottenerne l’autorizzazione.
Articolo 24
1) Qualora un Delegato sia dimissionario, oppure per qualsiasi altra causa sia cessato dalla carica, il Delegato stesso, o il Vice Delegato, od in mancanza di questo il Consultore con maggiore anzianità accademica, o, in mancanza , l’Accademico con maggior anzianità accademica, provvede a segnalare il fatto con immediatezza al Presidente dell’Accademia.
Nel contempo, dopo aver sentito gli Accademici della sua Delegazione, indica al Consiglio di Presidenza uno o più nominativi proposti per la carica a nuovo Delegato.
2) Il Delegato dimissionario resta in carica sino alla nomina del nuovo Delegato, ove ciò, per qualsiasi motivo, non sia possibile, assume la funzione di Delegato ad interim il Vice-Delegato con maggiore anzianità accademica o, in mancanza, il Consultore con maggiore anzianità accademica o, in mancanza, l’Accademico con maggior anzianità accademica.
Articolo 25
1. L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria dei Delegati vengono convocate dal Presidente dell’Accademia o in mancanza dal Vice Presidente vicario, o in mancanza dall’altro Vice Presidente o in mancanza dal Segretario Generale, con avviso che deve essere spedito ai Delegati almeno trenta giorni prima della sessione assembleare.
2. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno.
3. La subdelega prevista dall’articolo 24 dello Statuto, per la sola Assemblea ordinaria, deve essere inviata alla Segreteria dell’Accademia almeno 15 giorni prima della sessione assembleare.
Articolo 26
1. Per l’Assemblea ordinaria dei Delegati, ai sensi degli artt. 10 e 11 dello Statuto, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di indicare un nominativo ai fini della elezione alla carica di Presidente dell’Accademia.
2. Il Consiglio di Presidenza ha altresì la facoltà di predisporre una lista orientativa ai fini della elezione dei membri elettivi della Consulta Accademica, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri.
3. Qualunque Accademico, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto, può candidarsi alla carica di Presidente dell’Accademia, o di componente elettivo della Consulta Accademica, o del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri. L’Accademico deve inviare la propria candidatura alla Segreteria dell’Accademia almeno 30 giorni prima del giorno di inizio della sessione assembleare. L’Accademico può candidarsi ad una sola delle suddette cariche.
Articolo 27
Gli Accademici che rivestono un qualsiasi incarico negli organi centrali e territoriali dell’Accademia, svolgono la relativa loro funzione a puro titolo onorifico.
Articolo 28
1. Alle riunioni della Consulta Accademica di
cui all’articolo 15 dello Statuto possono essere invitati, senza
diritto di voto, i membri facenti parte dell’Albo d’Onore, il
Presidente del Centro Studi “Franco Marenghi”, il Collegio dei
Probiviri, i Coordinatori territoriali e il Direttore Responsabile
della Rivista.
2. I Revisori dei Conti partecipano ai lavori della
Consulta Accademica nel quadro della loro funzione collegiale, così
come disciplinata dal vigente Codice Civile con riferimento al Collegio
Sindacale delle Società Commerciali.
Articolo 29
Ferme restando le prerogative e le responsabilità del Delegato e della Consulta della Delegazione, oltre a quanto stabilito dall’ art. 23 dello Statuto, il Coordinatore territoriale svolge le seguenti mansioni:
a) fornisce pareri al Consiglio di Presidenza in merito all’eventuale costituzione di nuove Delegazioni nell’ambito dell’Area di competenza;
b) assiste i Delegati dell’Area di competenza per l’eventuale definizione dei confini territoriali;
c) partecipa alle riunioni del Centro Studi Territoriale della propria Area;
d) coordina le eventuali valutazioni dei ristoranti proposti dai Delegati con le valutazioni più alte nell’Area di competenza.
Articolo 30
Il Presidente dell’Accademia può aprire, previo parere favorevole del Consiglio di Presidenza, conti correnti bancari intestati all’Accademia, con sua firma singola o abbinata a quella del Tesoriere, e gestirli per ogni occorrenza di ordinaria amministrazione dell’Accademia.
Articolo 31
1. Il Consiglio di Presidenza fissa i rimborsi delle spese sostenute dai componenti degli organi centrali e del Centro Studi “Franco Marenghi” in conseguenza dei loro incarichi, dietro presentazione dei documenti giustificativi.
2. Ogni spesa occorrente per l’attività istituzionale degli organi dell’Accademia e del Centro Studi Franco Marenghi, deve essere annualmente stanziata nel bilancio preventivo.
Articolo 32
L’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Presidenza, la Consulta Accademica, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, la Consulta della Delegazione e il Centro Studi “Franco Marenghi”, devono tenere regolari libri dei verbali delle loro rispettive riunioni.
Articolo 33
L’esercizio finanziario dell’Accademia va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
Articolo 34
1. Il Consiglio di Presidenza sottopone ogni anno all’approvazione della Consulta Accademica il conto consuntivo entro il mese di giugno insieme alla relazione accompagnatoria del Collegio dei Revisori dei Conti, ed il bilancio preventivo entro il mese di novembre, e sempre con le specificazioni delle entrate e delle uscite suddivise per titoli e per capitoli.
2. Il conto consuntivo approvato dalla Consulta Accademica sarà inviato in copia, a cura del Presidente dell’Accademia, entro sessanta giorni dall’approvazione, a tutti i Delegati in carica.
Articolo 35
1. Ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha la facoltà di prendere visione in qualsiasi momento della situazione contabile e della relativa documentazione presso la Sede dell’Accademia.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve consegnare al Consiglio di Presidenza la sua relazione annuale di accompagnamento del conto consuntivo di cui all’articolo precedente almeno otto giorni prima della riunione della Consulta Accademica convocata per l’approvazione.
Articolo 36
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto, e ai ricorsi previsti dal presente Regolamento agli artt. 8 e 9 (decadenza), 10 (esclusione) e 15 (revoca), al Collegio dei Probiviri è demandata anche la risoluzione di ogni vertenza che dovesse sorgere all’interno delle Delegazioni, fra Delegazioni e fra organi dell’Accademia, per fatti inerenti all’attività accademica.
2. Ogni questione e controversia deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data d’inizio della stessa.
3. La richiesta deve contenere l’esposizione ampia dei fatti e deve essere inviata tanto al Presidente del Collegio, quanto alle parti interessate. Il ricorso ai probiviri non sospende l’efficacia delle delibere degli Organi centrali dell’Accademia.
4. Il Presidente del Collegio, può, informandone le parti, e salvo esplicita richiesta contraria di una delle parti in causa, decidere inappellabilmente in merito, in veste di amichevole compositore.
5. Sulla base di accordo unanime dei componenti del Collegio, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici o telematici.
6. Nel caso che un membro del Collegio dei Probiviri faccia parte di un organo coinvolto nella vertenza, egli viene sostituito da un membro supplente del Collegio stesso.
7. Il Collegio, o il Presidente del Collegio, decide inappellabilmente applicando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
Articolo 37
È costituito l’Albo d’Onore dell’Accademia Italiana della Cucina. Ne fanno parte i seguenti Accademici, una volta cessata la loro carica e non nominati o eletti ad altra carica relativa agli organi centrali e periferici previsti dall’art. 9 dello Statuto:
a) Membri di diritto: Presidenti, Vice Presidenti, Segretari Generali, Presidenti del Collegio dei Probiviri, Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Presidenti del Centro Studi "Franco Marenghi"
b) Membri della Consulta Accademica cooptati ai sensi dell’art. 13 dello Statuto che ne facciano espressa richiesta al Consiglio di Presidenza o che non rifiutino la proposta loro rivolta dal Consiglio stesso.
L’ammissione all’Albo d’Onore esenta dal pagamento della quota sociale e dall’obbligo di frequenza alle riunioni conviviali accademiche.