LA RIVISTA

 ULTIMI NUMERI

I Ristoranti

Le Ricette

Press Room

Eventi

Febbraio 2012

Marzo 2012

Maggio 2012

Lo Statuto

Approvato in Sanremo dall’Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2009

Articolo 1
1. È costituita l’Accademia Italiana della Cucina fondata a Milano il 29 luglio 1953 da Orio Vergani, insieme a Luigi Bertett, Dino Buzzati Traverso, Cesare Chiodi, Giannino Citterio, Ernesto Donà dalle Rose, Michele Guido Franci, Gianni Mazzocchi Bastoni, Arnoldo Mondadori, Attilio Nava, Arturo Orvieto, Severino Pagani, Aldo Passante, Gianluigi Ponti, Giò Ponti, Dino Villani ed Edoardo Visconti di Modrone, con la partecipazione di Massimo Alberini e di Vincenzo Buonassisi.
2. L’Accademia Italiana della Cucina ha sede in Milano, all’indirizzo risultante da delibera del Consiglio di Presidenza.
La delibera per il trasferimento della sede in altro Comune deve essere adottata dalla Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria; mentre il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 2
L’Accademia, Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, ha lo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di cui promuove e favorisce il miglioramento in Italia e all’estero.
L’Accademia per il conseguimento del suo scopo:
a) studia i problemi della gastronomia e della tavola italiana, formula proposte, dà pareri in materia su richiesta di pubblici uffici, di enti, di associazioni e di istituzioni pubbliche e private, ed opera affinché siano promosse iniziative idonee a favorire la migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana;
b) promuove e favorisce tutte quelle iniziative che, dirette alla ricerca storica e alla sua divulgazione, possono contribuire a valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero anche come espressione di costume, di civiltà, di cultura e di scienza;
c) promuove e favorisce la conoscenza presso la pubblica opinione di quegli esercizi, in Italia e all’estero, che offrono una seria garanzia del rispetto e dell’osservanza della tradizionale e caratteristica cucina nazionale, regionale e locale;
d) istituisce e conferisce riconoscimenti a chi opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 3
L’Accademia è una Associazione senza fini di lucro che persegue il suo scopo attraverso l’attività dei suoi organi centrali e delle sue Delegazioni territoriali, in Italia e all’estero.

Articolo 4
All’attività dell’Accademia è estranea ogni iniziativa commerciale e pubblicitaria. L’Accademia non accetta forme di ospitalità inerenti alle sue riunioni conviviali.
Eventuali versamenti, contribuzioni e donazioni, che il Consiglio di Presidenza ha facoltà di accettare, saranno destinati esclusivamente ad assicurare l’attività dell’Accademia.

Articolo 5
1. Per ottenere la qualifica di “Accademico” il candidato, a seguito di invito e per tramite del Delegato responsabile della Delegazione competente per territorio, deve presentare una domanda di ammissione rivolta al Presidente dell’Accademia.
2. La domanda, formulata secondo le modalità stabilite dal Regolamento, viene accolta con l’assenso scritto da parte del Presidente da inviare all’interessato e al Delegato competente per territorio.
3. La qualifica di Accademico, non è a carattere temporaneo e si perde solo per dimissioni, decadenza ed esclusione secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto.
4. Quote e contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili.
5. L’appartenenza in Italia o all’estero a confraternite o associazioni eno-gastronomiche è compatibile con la qualifica di Accademico se questi sodalizi non perseguono fini di lucro e non hanno finalità contrastanti con quelle dell’Accademia.
6. La qualifica di Accademico non è compatibile con la professione di cuoco e con l’esercizio di imprese che svolgono la loro attività nel campo della ristorazione, del catering e delle scuole di cucina.

Articolo 6
1. Il Presidente dell’Accademia può, di propria iniziativa o su proposta del Segretario Generale, oppure su proposta di un Delegato, con il parere favorevole del Delegato competente per territorio e del Consiglio di Presidenza, conferire la qualifica di “Accademico Onorario” a personalità esterne all’Accademia di chiara fama o che abbiano acquisito particolari e significative benemerenze nei confronti dell’Accademia.
2. Può altresì conferire, con le stesse modalità, la qualifica di “Delegato Onorario” a chi abbia ricoperto l’incarico di Delegato in modo particolarmente encomiabile per almeno 8 anni e con anzianità accademica di almeno 20 anni. Ogni Delegazione può comunque avere un solo Delegato Onorario.
3. Queste qualifiche, esentano dal pagamento della sola quota sociale e dall’obbligo di frequenza alle riunioni conviviali accademiche. Si può essere Accademici Onorari e Delegati Onorari solo nella Delegazione nella quale si è stati nominati, pertanto dette qualifiche decadono con il trasferimento ad altra Delegazione.

Articolo 7
Gli Accademici hanno diritto, trovandosi temporaneamente fuori dalla circoscrizione territoriale della propria Delegazione, a frequentare le riunioni conviviali ed ogni altra diversa riunione, organizzate da altra Delegazione in Italia e all’estero per i propri Accademici, ed alle stesse condizioni, informandone preventivamente il Delegato.

Articolo 8
La qualifica di Accademico si perde per dimissioni, per decadenza e per esclusione.
La decadenza e l’esclusione sono pronunciate dal Presidente dell’Accademia previo parere della Consulta della Delegazione e su parere favorevole del Consiglio di Presidenza, secondo le norme regolamentari.

Articolo 9
Sono Organi Centrali dell’Accademia:
- l’Assemblea dei Delegati
- la Consulta Accademica
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- il Segretario Generale
- il Tesoriere
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Sono Organi Territoriali dell’Accademia:
- il Delegato
- la Consulta della Delegazione
- i Coordinatori territoriali.
Tutti gli Organi Centrali e Territoriali dell’Accademia, eletti o nominati, hanno durata biennale, entrano in carica in coincidenza con le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dei Delegati. Sono rieleggibili e riconfermabili.

Articolo 10
1. L’Assemblea dei Delegati è costituita da tutti i Delegati in carica, ciascuno dei quali dispone di un voto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente dell’Accademia o in sua assenza dal Vice-Presidente vicario o in sua assenza dall’altro Vice-Presidente o in sua assenza dal Segretario Generale.
2. In sessione ordinaria si riunisce ogni due anni per gli adempimenti di competenza ovvero nel caso previsto dall’Art. 16, comma c).
3. In sessione straordinaria si riunisce per quanto indicato all’art. 12 e in qualsiasi momento ogniqualvolta il Presidente dell’Accademia con il parere favorevole del Consiglio di Presidenza o la Consulta Accademica ritengano opportuno convocarla.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà altresì essere richiesta, con esplicito ordine del giorno, da almeno il 20% dei Delegati in carica.
4. L’avviso di convocazione delle Assemblee, con il relativo ordine del giorno, deve essere spedito ai Delegati almeno 30 giorni prima.

Articolo 11
1. L’Assemblea dei Delegati in sessione ordinaria ha le seguenti competenze:
a) traccia le direttive generali per conseguire gli scopi sociali;
b) elegge il Presidente dell’Accademia;
c) elegge i componenti elettivi della Consulta Accademica, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri;
d) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, ed in seconda convocazione, che potrà effettuarsi un’ora dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei membri presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese in ogni caso a maggioranza dei presenti.

Articolo 12
1. L’Assemblea dei Delegati in sessione straordinaria ha le seguenti competenze:
a) delibera sulle modifiche del presente Sta­tuto;
b) delibera su eventuali argomenti ritenuti di urgente interesse secondo quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto;
c) delibera sull’eventuale scioglimento dell’Accademia.
2. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e in seconda convocazione, che potrà effettuarsi un’ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono prese in ogni caso con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 13
1. La Consulta Accademica è composta di trenta membri ed è così costituita:
- da quindici membri eletti dall’Assemblea dei Delegati;
- dal rimanente numero di membri necessario per il raggiungimento del suo plenum cooptati dalla Consulta Accademica stessa.
2. La Consulta Accademica è presieduta dal Presidente dell’Accademia o in sua assenza dal Vice Presidente vicario o in sua assenza dall’altro Vice-Presidente o in sua assenza dal Segretario Generale.
Articolo 14
La Consulta Accademica ha le seguenti competenze:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e delibera sullo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Accademia sempreché la materia non sia riservata alla competenza dell’Assemblea;
b) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei Delegati;
c) approva le proposte di modifica dello Statuto prima che siano sottoposte all’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art. 27 dello Statuto;
d) approva il Regolamento ai sensi dell’art. 28 dello Statuto;
e) elegge i componenti del Consiglio di Presidenza tra i propri membri;
f) fornisce il parere al Consiglio di Presidenza in merito alla nomina del Presidente e/o Vice-Presidente Onorario ai sensi dell’art. 18 dello Statuto;
g) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con le relazioni del Collegio dei revisori dei Conti presentati dal Consiglio di Presidenza;
h) può richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.

Articolo 15
1. La Consulta Accademica si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente dell’Accademia, oppure quando sia richiesto dalla metà più uno dei suoi componenti.
2. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Articolo 16
1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente dell’Accademia che lo presiede e da otto membri eletti dalla Consulta Accademica fra i suoi componenti.
2. Il Consiglio di Presidenza elegge nel proprio seno:
a) due Vice Presidenti di cui uno vicario
b) il Segretario Generale
c) il Tesoriere
d) il Segretario del Consiglio di Presidenza
e) tre Consiglieri addetti a: “Rapporti con le Delegazioni e i Coordinatori territoriali in Italia”; “Rapporti con le Delegazioni e i Coordinatori all’estero”; “Attività editoriali e di Comunicazione”.
3. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo nello svolgere le mansioni di ordinaria amministrazione.
4) In caso di impedimento permanente, dimissioni o morte del Presidente, il Vice Presidente Vicario o in mancanza l’altro Vice Presidente o in mancanza il Segretario Generale, convoca l’Assemblea ordinaria dei Delegati, da tenersi entro 90 giorni dall’evento, per l’elezione del nuovo Presidente dell’Accademia.

Articolo 17
Il Consiglio di Presidenza ha le seguenti competenze:
a) presiede all’attività corrente dell’Accademia e delibera su tutte le materie che non siano riservate statutariamente alla competenza dell’Assemblea e della Consulta;
b) adotta i provvedimenti in materia di personale dipendente;
c) autorizza la promozione di eventuali giudizi e la conclusione di contratti;
d) delibera sul programma di spesa e sulle spese non ricorrenti;
e) provvede alla costituzione ed alla cessazione delle Delegazioni territoriali dell’Accademia in Italia ed all’estero;
f) nomina e revoca i Delegati responsabili delle singole Delegazioni territoriali e i Coordinatori territoriali secondo le norme regolamentari;
g) delibera sul programma editoriale dell’Accademia e nomina il Direttore Responsabile della Rivista dell’Accademia;
h) esamina e dispone provvedimenti nei casi di infrazione dello Statuto o del Regolamento compiute da Delegati, da Delegazioni, da Accademici o da Coordinatori territoriali e si pronuncia sulle divergenze che dovessero insorgere tra Accademici e Delegazione e tra Delegazione e Delegazione;
i) assegna i premi e i riconoscimenti previsti dalle norme regolamentari;
l) presenta alla Consulta Accademica il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
m) nomina il Presidente del Centro Studi “Franco Marenghi”.
Articolo 18
1. Il Presidente dell’Accademia ha la legale rappresentanza dell’Accademia.
2. Il Presidente decide sulle domande di ammissione all’Accademia e può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea, della Consulta Accademica e del Consiglio di Presidenza.
Il Presidente si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo statutario.
3. Su sua proposta, il Consiglio di Presidenza, con il parere della Consulta Accademica, può nominare un Presidente e/o un Vice Presidente Onorario.

Articolo 19
Il Segretario Generale assiste e coadiuva il Presidente.
Egli è responsabile dell’organizzazione centrale e periferica dell’Accademia e sovraintende al funzionamento degli uffici e della Biblioteca “Giuseppe dell’Osso”.

Articolo 20
1. Il Tesoriere, sovrintende alla regolare e diligente tenuta della contabilità dell’Accademia, anche avvalendosi di competenti professionisti esterni all’Associazione, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e mette a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile per l’accertamento della rispondenza delle entrate e delle uscite con i titoli ed i capitoli indicati nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo.
2. Detta documentazione, dopo la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del Consiglio di Presidenza, sarà messa a disposizione del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della riunione della Consulta Accademica convocata anche a tale fine.

Articolo 21
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Revisori effettivi, dei quali uno presiede il Collegio, e da due Revisori supplenti.
2. I Revisori sono eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti la Consulta Accademica.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di sorvegliare l’andamento amministrativo e finanziario dell’Accademia e di riferire al Consiglio di Presidenza ed alla Consulta Accademica sul bilancio d’esercizio e di previsione.
4. L’elezione al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica accademica, con eccezione di quella di Delegato.

Articolo 22
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, dei quali uno presiede il Collegio, e da due Probiviri supplenti.
2. I Probiviri sono eletti dall’Assemblea ordinaria dei Delegati.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera inappellabilmente su ogni questione e controversia che dovesse sorgere a seguito dei provvedimenti presi dagli Organi centrali dell’Accademia e su quanto previsto dalle norme regolamentari.
4. L’elezione al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica accademica.

Articolo 23
1. Il Consiglio di Presidenza, può nominare tra i Delegati o gli ex Delegati, uno o più Coordinatori territoriali a seconda dell’ampiezza della Regione e del numero delle Delegazioni. Le aree omogenee da affidare ai Coordinatori territoriali sono di competenza del Consiglio di Presidenza che provvede alla nomina dei Coordinatori, sentiti i Delegati del territorio di competenza.
2. Il Coordinatore territoriale ha il compito di:
a) coordinare le manifestazioni accademiche e gli eventuali convegni organizzati dalle singole Delegazioni del suo territorio;
b) indire, almeno una volta all’anno, una riunione di tutti i Delegati del suo territorio al fine di armonizzare le loro iniziative accademiche e per l’espletamento delle attività previste dall’art. 29 del Regolamento.

Articolo 24
1. Il Delegato è l’Accademico al quale il Consiglio di Presidenza ha dato l’incarico di presiedere una Delegazione dell’Accademia nell’ambito di un determinato territorio.
2. Il nominativo del Delegato viene indicato al Consiglio di Presidenza dagli Accademici della Delegazione secondo quanto previsto dalle norme regolamentari.
3. Il Delegato rappresenta l’Accademia nel suo territorio e gli Accademici della sua Delegazione, è responsabile dell’attività della Delegazione e propone al Presidente dell’Accademia l’ammissione di nuovi Accademici.
4. Il Delegato è inoltre investito da parte dei singoli Accademici della sua Delegazione, dal momento e per il fatto stesso della loro appartenenza all’Accademia, della loro singola rappresentanza nell’Assemblea dei Delegati e del conseguente diritto all’esercizio di voto assembleare in loro unitaria rappresentanza.
5. Il Delegato è responsabile personalmente della gestione finanziaria della sua Delegazione.
6. Il Delegato potrà subdelegare l’esercizio del voto assembleare soltanto ad un Accademico della sua Delegazione. La delega non è ammessa per l’Assemblea straordinaria.

Articolo 25
La Consulta della Delegazione è composta dal Delegato e da un numero di componenti compresi tra un minimo di tre e un massimo di nove.
Il numero dei Consultori e la loro nomina e revoca sono di competenza del Delegato con ratifica del Segretario Generale.
La Consulta della Delegazione, che deve essere riunita dal Delegato almeno due volte all’anno, ha le seguenti mansioni:
a) esprime il parere sull’ammissione di nuovi Accademici;
b) collabora per il raggiungimento degli scopi dell’Accademia nell’ambito del territorio della Delegazione;
c) approva il rendiconto annuale della Delegazione presentato dal Delegato;
d) esprime il proprio parere in merito alla nomina nel suo seno di uno o due Vice Delegati e di un Segretario e/o un Tesoriere;
e) esprime il parere sulla decadenza e l’esclusione di un Accademico appartenente alla propria Delegazione.

Articolo 26
1. È fatto esplicito divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo quanto previsto dalla legge.
2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, I’Assemblea straordinaria nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione da dare al patrimonio dell’Accademia nel quadro dei principi che sottendono gli scopi istituzionali, cioè ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo quanto disposto dalla legge.
3. Con la nomina del liquidatore decadranno tutti gli Organi dell’Accademia ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti che resterà in carica fino al termine delle operazioni di liquidazione.
4. Al Collegio dei Revisori dei Conti il liquidatore dovrà presentare bilancio finale di liquidazione per la sua approvazione.

Articolo 27
1. Ogni modifica del presente Statuto deve essere preventivamente esaminata ed approvata dalla Consulta Accademica.
2. Qualora approvata, dovrà essere convocata, entro 90 giorni, l’Assemblea straordinaria dei Delegati, per deliberare su di essa.

Articolo 28
1. Il funzionamento dell’Accademia e dei suoi Organi centrali e territoriali, è disciplinato del presente Statuto, approvato dall’Assemblea straordinaria dei Delegati e dal Regolamento, che ne è parte integrante.
2. Il Regolamento è approvato dalla Consulta Accademica che deve esaminare ed approvare anche ogni sua eventuale modifica.

Articolo 29
Norma transitoria.
Tutti i membri della Consulta Accademica già cooptati al momento dell’approvazione del presente Statuto resteranno in carica, ma non si potranno cooptare altri componenti fino a che il loro numero non scenda al di sotto dei quindici componenti previsti dall’art. 13 dello Statuto.